Le liste d'attesa in Italia: 

una storia lunga vent'anni tra promesse e realtà

doctor 600x400Quante volte hai chiamato per prenotare una visita specialistica e ti hanno risposto: "Il primo posto disponibile è tra sei mesi"? Oppure ti hanno detto che l'agenda era chiusa e non era possibile nemmeno prenotare?

Le liste d'attesa sono uno dei problemi più sentiti dai cittadini italiani quando parlano di sanità pubblica. Ma pochi sanno che lo Stato italiano ha cercato di affrontare questo problema attraverso una serie di leggi e piani nazionali, con risultati spesso deludenti. Ripercorriamo insieme questa storia.

Le origini: la Costituzione e il diritto alla salute

Tutto parte dall'articolo 32 della Costituzione italiana, che dice chiaramente che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". In altre parole, avere accesso alle cure è un diritto di ogni cittadino, non un privilegio.

Nel 1978 nasce il SSN (Servizio Sanitario Nazionale), con la Legge n. 833, che mette in pratica questo principio: cure garantite a tutti, indipendentemente dal reddito. Ma garantire il diritto sulla carta è una cosa; garantire che le visite e gli esami siano davvero accessibili in tempi ragionevoli è un'altra.

Già negli anni Novanta emerge con chiarezza che le liste d'attesa rappresentano uno dei principali ostacoli all'accesso alle cure. Tempi lunghi spingono i cittadini più abbienti verso le strutture private, creando una sanità a due velocità: quella di chi può permettersi di pagare, e quella di chi deve aspettare.

Il primo passo: le Linee Guida del 2002

Il primo intervento strutturato arriva nel 2002, con le prime Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi d'attesa (DPCM del 16 aprile 2002). Per la prima volta lo Stato stabilisce che non tutte le richieste di visite o esami sono uguali. Alcune situazioni cliniche sono più urgenti di altre, e il sistema deve rispettare questa differenza.

Nasce così il sistema delle classi di priorità, che ancora oggi utilizziamo:

  • U – Urgente: da eseguire entro 72 ore
  • B – Breve: da eseguire entro 10 giorni
  • D – Differibile: entro 30 giorni per le visite, entro 60 giorni per gli esami strumentali
  • P – Programmabile: entro 120 giorni (in passato entro 180 giorni)

Queste linee guida vengono poi confermate con l'Accordo Stato-Regioni dell'11 luglio 2002, che coinvolge anche le amministrazioni regionali nel governo del problema.

Il primo Piano Nazionale: il PNCTA 2006-2008

Con il passare degli anni è chiaro che le linee guida da sole non bastano. Nel 2006 viene approvato il PNCTA (Piano Nazionale per il Contenimento dei Tempi di Attesa) 2006-2008, con un'Intesa tra Stato e Regioni.

Il nome dice già qualcosa: si parla di "contenimento", come se l'obiettivo fosse semplicemente limitare i danni, non risolvere il problema alla radice. Questo piano stabilisce regole più dettagliate per il monitoraggio dei tempi di attesa e introduce l'obbligo per le Regioni di adottare propri piani regionali.

Il cambio di rotta: il PNGLA 2010-2012

Nel 2010 qualcosa cambia, almeno nel nome. Il nuovo piano si chiama per la prima volta PNGLA (Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa) 2010-2012. Non si parla più solo di "contenimento", ma di "governo": un cambiamento che segnala una presa di coscienza più matura del problema.

Questo piano rafforza l'obbligo per i medici di indicare sempre sulla ricetta la classe di priorità e il quesito diagnostico, cioè il motivo clinico che giustifica la richiesta. Vengono anche introdotte regole più chiare per la distinzione tra "primo accesso" (la prima volta che un cittadino si rivolge al SSN per un problema) e "accessi successivi" (controlli o approfondimenti).

Il piano più recente: il PNGLA 2019-2021 (ancora in vigore)

Nel 2019 viene approvato il PNGLA 2019-2021, frutto di un'Intesa in Conferenza Stato-Regioni. Questo piano contiene novità importanti.

Nasce l'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, composto da rappresentanti del Ministero della Salute, dell'AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), delle Regioni, dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità) e delle organizzazioni civiche di tutela dei diritti alla salute. La presenza della società civile è una piccola ma significativa apertura alla partecipazione dei cittadini.

Il piano introduce anche regole più chiare sulla trasparenza: tutte le strutture sanitarie devono pubblicare sui loro siti internet i tempi di attesa. Vengono rafforzate le norme sull'uso delle grandi apparecchiature diagnostiche, che devono essere usate ad almeno l'80% della loro capacità produttiva.

Un altro strumento introdotto è il modello RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenea): criteri clinici condivisi tra i medici per assegnare in modo uniforme e corretto la classe di priorità a ciascun paziente.

Il piano prevede anche percorsi di tutela per i cittadini: se il SSN non riesce a garantire la prestazione entro i tempi previsti, deve offrire una soluzione alternativa senza costi aggiuntivi. Il PNGLA 2019-2021 è ancora formalmente in vigore, in attesa di un nuovo piano che lo sostituisca.

La svolta del 2024: la legge sulle liste d'attesa

La pandemia di Covid-19 ha peggiorato in modo drastico la situazione delle liste d'attesa. Milioni di visite ed esami rinviati hanno creato un arretrato enorme. Di fronte a questa emergenza, il Governo decide di intervenire.

Il 7 giugno 2024 viene pubblicato il Decreto Legge n. 73, convertito poi nella Legge n. 107 del 29 luglio 2024, firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e promossa dal Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il titolo è chiaro: "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie".

Le principali novità:

  • Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa: istituita presso l'AGENAS, collegata a tutte le piattaforme regionali per una visione d'insieme reale e aggiornata dei tempi di attesa in tutta Italia.
  • Organismo di verifica e controllo: creato presso il Ministero della Salute, può effettuare ispezioni nelle strutture sanitarie e disporre poteri sostitutivi se una Regione non rispetta i tempi.
  • RUAS (Responsabile Unico Regionale dell'Assistenza Sanitaria): figura nominata in ogni Regione con il compito specifico di coordinare e rispondere dei risultati sulla gestione delle liste d'attesa.

Cosa ci dice questa storia

Ripercorrendo vent'anni di leggi e piani, emerge un quadro a luci e ombre. Da un lato, c'è stato un progresso reale: oggi esistono regole chiare sui tempi massimi, strumenti di monitoraggio, diritti di tutela per i cittadini. La legislazione italiana in materia è tra le più articolate in Europa.

Dall'altro, il problema delle liste d'attesa è ancora drammaticamente irrisolto. I motivi sono tanti: la carenza di medici e personale sanitario, i tagli alla sanità pubblica degli ultimi decenni, le grandi differenze tra Regione e Regione, l'uso distorto dell'attività libero-professionale dei medici, e la mancanza di sanzioni efficaci per chi non rispetta le regole.

Come diciamo spesso in "Diritto alla Salute": le leggi ci sono, ma applicarle è un'altra storia. Il nostro impegno è aiutare i cittadini a conoscere i propri diritti e a farli valere, un reclamo alla volta, finché il sistema non funzionerà come dovrebbe.

Fonti e riferimenti normativi

  • Articolo 32, Costituzione della Repubblica Italiana
  • Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
  • DPCM 16 aprile 2002 – Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni
  • Accordo Stato-Regioni 11 luglio 2002
  • PNCTA 2006-2008 – Piano Nazionale per il Contenimento dei Tempi di Attesa (Intesa Stato-Regioni 28 marzo 2006)
  • PNGLA 2010-2012 – Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (Intesa Stato-Regioni 28 ottobre 2010)
  • PNGLA 2019-2021 – Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (Intesa Stato-Regioni 2019)
  • Decreto Legge 7 giugno 2024, n. 73 – Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa
  • Legge 29 luglio 2024, n. 107 – Conversione in legge del D.L. 73/2024